Il governo del Presidente è già nei fatti, la politica gli dia valore costituzionale. Ecco come
La necessità di una decisa revisione dell’impalcatura dei poteri disegnata dalla Carta del 1948, in particolare quelli del Presidente della Repubblica e del Presidente della Consiglio, si impone ormai con forza e con urgenza improcrastinabile. Quello che abbiamo di fronte è un grave fenomeno di scissione tra potere e responsabilità politica che caratterizza la nostra Costituzione, in contrasto con il principio non scritto del costituzionalismo liberale secondo il quale essi devono sempre andare di conserva. di Giuseppe Calderisi
5 AGO 20

La necessità di una decisa revisione dell’impalcatura dei poteri disegnata dalla Carta del 1948, in particolare quelli del Presidente della Repubblica e del Presidente della Consiglio, si impone ormai con forza e con urgenza improcrastinabile. Quello che abbiamo di fronte è un grave fenomeno di scissione tra potere e responsabilità politica che caratterizza la nostra Costituzione, in contrasto con il principio non scritto del costituzionalismo liberale secondo il quale essi devono sempre andare di conserva.
Occorre scegliere: o attribuiamo al Presidente del Consiglio il corredo dei poteri previsti nelle maggiori democrazie parlamentari europee, in particolare un adeguato meccanismo di stabilizzazione dell’esecutivo che includa il ricorso anticipato alle elezioni, in modo da assicurare il corretto funzionamento del sistema parlamentare e del bipolarismo, oppure eleggiamo direttamente il Presidente della Repubblica in un equilibrato sistema presidenziale o semipresidenziale. E’ in gioco, ormai, il principio della sovranità popolare sancito dall’articolo 1 della Costituzione in quanto le stesse elezioni politiche – qualunque sia il sistema di voto adottato – rischiano un drastico ridimensionamento della loro fondamentale funzione.
Infatti, se il governo legittimato dal voto popolare può essere facilmente messo in crisi da una qualsiasi minoranza della maggioranza che sa di non doverne immediatamente rispondere davanti agli elettori, e se, di conseguenza, la macchina dell’ordinario funzionamento della democrazia parlamentare è destinata ineluttabilmente a incepparsi dopo pochi mesi dalle elezioni, rendendo necessario l’intervento del “motore di riserva”, cioè il ruolo di supplenza del Presidente della Repubblica, tale motore di riserva assurge di fatto a motore principale, senza che ciò sia previsto dalla Costituzione e senza che vi sia corrispondenza, appunto, tra potere e responsabilità.
Naturalmente, in alcune circostanze, l’attivazione del motore di riserva deve essere ritenuta non solo legittima ma anche opportuna, come ad esempio di fronte alla grave crisi finanziaria che ha investito il nostro Paese con l’esplosione degli “spread” tra titoli del debito pubblico italiani e bond tedeschi e i conseguenti rischi per la stessa sostenibilità del nostro debito pubblico. Cionondimeno, non si può ritenere che tale risposta possa trovare applicazione nelle fasi ordinarie della vita politica ed istituzionale. E’ necessario, cioè, mettere a fuoco una grave disfunzione della Carta costituzionale che si riverbera molto negativamente sulla vita del paese. In particolare, la tesi secondo la quale, in presenza di fibrillazioni e tensioni interne alla maggioranza parlamentare che portino ad una rottura delle alleanze definite davanti al corpo elettorale, sia in un certo senso doveroso esplorare tutte le possibili ipotesi di maggioranze parlamentari alternative determina due conseguenze negative. La prima riguarda il comportamento dei soggetti politici. L’interruzione del circuito della responsabilità connessa all’impossibilità per il capo dell’esecutivo di utilizzare in chiave deterrente la “minaccia” dello scioglimento delle Camere determina un forte incentivo per gli alleati minori della coalizione e per i gruppi interni all’alleato maggiore ad assumere comportamenti opportunistici nella speranza di massimizzare le proprie rendite politiche. In secondo luogo, si indebolisce gravemente la capacità del governo che, sempre esposto al potere di interdizione e di ricatto di gruppi interni alla maggioranza, rischia, soprattutto nella seconda parte della legislatura, di rimanere in vita in condizioni di precarietà numerica e politica.
Non si intendono neppure disconoscere o sottovalutare i limiti e le responsabilità delle forze politiche e delle relative coalizioni su cui si è retto finora il nostro bipolarismo. In particolare, come ha sostenuto Giuliano Ferrara sul Giornale del 18 dicembre scorso, i due partiti maggiori dovrebbero essere capaci di ripensare a se stessi, magari utilizzando proprio il tempo di vita del governo tecnico.
Non si intendono neppure disconoscere o sottovalutare i limiti e le responsabilità delle forze politiche e delle relative coalizioni su cui si è retto finora il nostro bipolarismo. In particolare, come ha sostenuto Giuliano Ferrara sul Giornale del 18 dicembre scorso, i due partiti maggiori dovrebbero essere capaci di ripensare a se stessi, magari utilizzando proprio il tempo di vita del governo tecnico.
Da una parte, il Pd dovrebbe emanciparsi dal tatticismo e chiedersi come recuperare la vocazione maggioritaria e riformista senza riconsegnare la prospettiva di governo della sinistra ad una specie di nuova Unione o di nuovo Ulivo che riprodurrebbero la vecchia impotenza. Dall’altra parte, il Pdl dovrebbe interrogarsi criticamente sulla propria esperienza di governo, cercando di capire come recuperare una prospettiva capace di rilanciare lo sviluppo economico e di ridurre la pressione fiscale, riducendo il peso dello Stato e realizzando riforme che assicurino più libertà economiche e civili. Detto questo, è necessario rilevare che la disfunzione della Costituzione segnalata aggrava notevolmente i limiti del sistema politico, perché l’assenza di un meccanismo di stabilizzazione dell’esecutivo fa sì che il confronto politico, anziché riguardare il merito delle politiche pubbliche, si focalizzi sul potere di crisi e scada nelle manovre di Palazzo, togliendo serietà e credibilità alla politica. Occorre certamente che il nostro bipolarismo compia un salto di qualità, divenendo più maturo ed europeo, ma esso non va affatto abbattuto, giacché non ci convince affatto l’idea di tornare a un sistema di alleanze post elettorali nel quale la durata media dei governi – pur composti da forze politiche tra loro molto omogenee – era di undici mesi.
Per queste ragioni la modernizzazione del nostro sistema costituzionale è quanto mai necessaria e indilazionabile. Sarebbe infatti esiziale mantenere l’esecutivo nell’attuale condizione di grave debolezza istituzionale di fronte alla crisi economico-finanziaria che investe l’euro e l’Europa e che colpisce in particolare l’Italia a causa del suo enorme debito pubblico, una crisi difficilmente risolvibile in poco tempo: basta pensare alle regole della governante europea che ci impongono di ridurre il nostro debito dal 120 per cento al 60 per cento del pil in venti anni, obiettivo che se affrontato con le tradizionali manovre richiederebbe interventi pari a oltre 45 miliardi di euro l’anno, assolutamente impossibili con una bassa crescita economica o, addirittura, con una situazione di vera e propria recessione come quella in cui stiamo precipitando. In assenza di una decisa revisione della forma di governo dovremmo accettare, non per un breve periodo ma molto tempo a venire, uno “stato di eccezione” nel quale le regole della democrazia rappresentativa siano sostanzialmente sospese e i governi siano sempre governi “tecnici” o “istituzionali”, determinati e composti dal Capo dello Stato.
Il confronto tra il corredo dei poteri di cui dispone il capo dell’esecutivo in Italia e nelle altri paesi europei è impressionante e impietoso. Infatti, nelle altre democrazie parlamentari il capo dell’esecutivo dispone: a) del potere di ricorrere alle elezioni anticipate come meccanismo deterrente volto a stabilizzare la maggioranza di governo (con la conseguenza che il potere di crisi e di cambio del premier è rimesso nelle mani della maggioranza della maggioranza e non, come in Italia, di una qualsiasi minoranza della maggioranza); b) del potere di revoca dei ministri; c) del potere di stabilire direttamente la parte prevalente dell’agenda parlamentare e di disporre di corsie preferenziali per l’esame e il voto in tempi certi dei disegni di legge di attuazione del programma di governo; d) del potere di veto sulle leggi o sugli emendamenti che comportino nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche; e) del potere di attivare la clausola di supremazia statale (nei paesi federali come la Germania). Per non parlare dell’equilibrio di poteri tra politica e magistratura, ormai inesistente nel nostro paese.
Alla luce di queste considerazioni, occorre operare la scelta di cui si è detto all’inizio della relazione. Due fattori fanno orientare la scelta a favore dell’elezione diretta del Presidente della Repubblica nell’ambito di un sistema semipresidenziale come quello francese (inclusa la recente modifica costituzionale che ha fissato in cinque anni la durata del mandato presidenziale, per allinearlo alla durata delle Camere ed evitare così i rischi della cosiddetta coabitazione). In primo luogo occorre prendere atto – come ha osservato il professor Galli della Loggia nell’editoriale pubblicato dal Corriere della Sera il 30 novembre scorso – che “è andato crescendo di molto, in direzione schiettamente politica, il ruolo del Presidente della Repubblica” e che “da una interpretazione minimalista e sostanzialmente notarile” dei poteri che la Costituzione lascia per tanti aspetti indeterminati, si è ormai passati “a un’interpretazione assai penetrante e, per così dire interventista, dotata di una fortissima capacità di impatto e di condizionamento sull’orientamento politico del paese”. Una serena riflessione sull’evoluzione del ruolo politico del Presidente della Repubblica dovrebbe pertanto suggerire di cambiare le regole in modo da adeguarle ai mutamenti intervenuti, superando così anche la scissione tra potere e responsabilità di cui si è detto all’inizio della presente relazione.
D’altro canto, appare ormai irrealistica l’attribuzione al Presidente del Consiglio italiano di tutti i poteri di cui dispongono i suoi omologhi europei, in particolare il potere di ricorrere alle elezioni anticipate, considerate le resistenze che si manifestano al riguardo nel dibattito sulle riforme istituzionali, quando solo si accenna a tale decisiva questione (che determina, di fatto, il soggetto istituzionale che funge da “motore principale” del sistema politico-istituzionale). In secondo luogo, la forma di governo del premier presuppone un grado di coesione che l’Italia non ha in considerazione della frattura Nord-Sud (una frattura destinata ad accentuarsi con la crisi economica e a divenire addirittura dirompente in caso di crisi dell’euro), mentre l’elezione diretta del Presidente della Repubblica appare assolutamente più idonea a garantire la tenuta dell’unità nazionale di fronte alle difficilissime sfide che attendono l’Europa e l’Italia. Considerato l’ampio corredo dei poteri formalmente già attribuiti al Presidente della Repubblica dalla Carta del 1948, per molti aspetti raffrontabili con quelli della Costituzione francese, l’introduzione della forma di governo semipresidenziale sul modello francese non richiede una revisione costituzionale particolarmente complessa.
Il testo proposto dal relatore Salvi alla Commissione parlamentare per le riforme istituzionali presieduta da D’Alema offre una buona base di riferimento, pur richiedendo alcune modifiche significative. La prima riguarda la durata del mandato presidenziale stabilito in cinque anni, anziché in sei anni, in modo da allinearla alla durata delle Camere ed evitare al massimo il rischio della cosiddetta coabitazione, come ha previsto la revisione della Costituzione francese del 2000. La seconda riguarda l’esplicito ruolo di governo attribuito al Presidente della Repubblica prevedendo, in particolare, che presieda il Consiglio dei ministri (salvo delega). La terza il potere di sciogliere le Camere che rimane disciplinato come nel testo vigente della Costituzione, aggiungendo soltanto l’obbligo da parte del Presidente della Repubblica di sentire il Primo ministro oltre che i Presidenti delle Camere. […] Con l’articolo 1 si modifica l’articolo 83 della Costituzione. Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Sono elettori tutti i cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età.
Il testo proposto dal relatore Salvi alla Commissione parlamentare per le riforme istituzionali presieduta da D’Alema offre una buona base di riferimento, pur richiedendo alcune modifiche significative. La prima riguarda la durata del mandato presidenziale stabilito in cinque anni, anziché in sei anni, in modo da allinearla alla durata delle Camere ed evitare al massimo il rischio della cosiddetta coabitazione, come ha previsto la revisione della Costituzione francese del 2000. La seconda riguarda l’esplicito ruolo di governo attribuito al Presidente della Repubblica prevedendo, in particolare, che presieda il Consiglio dei ministri (salvo delega). La terza il potere di sciogliere le Camere che rimane disciplinato come nel testo vigente della Costituzione, aggiungendo soltanto l’obbligo da parte del Presidente della Repubblica di sentire il Primo ministro oltre che i Presidenti delle Camere. […] Con l’articolo 1 si modifica l’articolo 83 della Costituzione. Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Sono elettori tutti i cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età.
Con l’articolo 2 si modifica l’articolo 84 della Costituzione. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto i quarant’anni di età, anziché cinquant’anni. L’articolo 3 sostituisce l’articolo 85 della Costituzione stabilendo in cinque anni la durata del mandato del Presidente della Repubblica e prevedendo che sia rieleggibile una sola volta. Sono inoltre dettate le regole fondamentali concernenti l’elezione del Presidente della Repubblica: indizione e scadenze del procedimento elettorale, presentazione delle candidature, elezione a maggioranza assoluta dei voti validi ed eventuale ballottaggio, assunzione delle funzioni, rinvio alla legge per la disciplina del procedimento elettorale, per i finanziamenti, le spese della campagna elettorale, la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive al fine di assicurare la parità di condizioni tra i candidati, nonché per la disciplina dei conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici.
Con l’articolo 4 si sostituisce il secondo comma dell’articolo 86 della Costituzione prevedendo, nel caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, l’indizione dell’elezione del nuovo Presidente. L’articolo 5 sostituisce l’articolo 88 della Costituzione. Il Presidente della Repubblica può, sentito il Primo ministro e i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse, come nel testo vigente della Costituzione, con la sola aggiunta dell’obbligo di sentire anche il Presidente del Consiglio dei ministri. Se la scadenza delle Camere cade nell’ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica, la loro durata è prorogata. Le elezioni delle nuove Camere si svolgono entro tre mesi dall’elezione del Presidente della Repubblica. La facoltà di sciogliere le Camere non può essere esercitata durante i dodici mesi che seguono le elezioni delle Camere. Con l’articolo 6, si sostituisce l’articolo 89 della Costituzione relativo alla controfirma degli atti del Presidente della Repubblica.
Quelli adottati su proposta del Primo ministro o dei ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità. Non sono sottoposti a controfirma la nomina del Primo ministro, l’indizione delle elezioni delle Camere e lo scioglimento delle stesse, l’indizione dei referendum nei casi previsti dalla Costituzione, il rinvio e la promulgazione delle leggi, l’invio dei messaggi alle Camere, le nomine che sono attribuite al Presidente della Repubblica dalla Costituzione e quelle per le quali la legge non preveda la proposta del Governo. Con l’articolo 7 si modifica l’articolo 92 della Costituzione. Il Governo della Repubblica è composto del Primo ministro e dei ministri che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri. Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei Ministri. Con l’articolo 8 si affida ai regolamenti delle Camere la definizione dello statuto dell’Opposizione, con particolare riferimento all’esercizio dei poteri di controllo e di garanzia, esigenza fondamentale in considerazione dell’introduzione della forma di governo semipresidenziale nell’impostazione “anticoabitazionista”.
Sarà infine necessaria una norma transitoria affinché, in sede di prima applicazione della riforma costituzionale, le elezioni delle Camere si svolgano immediatamente dopo l’elezione del Presidente della Repubblica, senza escludere la possibilità che esse possano coincidere temporalmente con il turno di ballottaggio dell’elezione presidenziale. Si lascia la concreta definizione di questa norma transitoria al momento dell’esame parlamentare della proposta di legge costituzionale in quanto essa dipende anche dal momento in cui sarà eventualmente approvata la riforma della Costituzione.
di Giuseppe Calderisi